IL PARERE DELL'ESPERTO

Il «ristorno»
nelle cooperative

Come funziona il ristorno nelle cooperative sociali

 

Il ristorno è uno specifico istituto delle società in forma cooperativa. È una modalità di utilizzo dell’avanzo di gestione che l’Assemblea può attribuire ad integrazione delle retribuzioni dei soci-lavoratori (nelle cooperative di produzione e lavoro) o a titolo di restituzione di parte del prezzo corrisposto per l’acquisto dei beni da parte dei soci (nelle cooperative di consumo).

Come funziona il ristorno nelle cooperative socialiL’Art. 2545 sexies c.c. dispone che «l’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, (…), ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari».

Tale concetto è ribadito dall’art. 3, comma 2 della L. 142/2001, che prevede come l’Assemblea possa attribuire ai soci quota parte dell’avanzo di gestione sotto forma di integrazione delle retribuzioni o anche optare scegliere di destinare la totalità o quota parte del ristorno ad aumento del capitale sociale.

In tale ultimo caso l’art. 1, commi 42 e 43, legge 178/2020, al fine di incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società cooperative, ha introdotto un nuovo regime fiscale, alternativo al meccanismo della sospensione d’imposta ed alla successiva tassazione al 26% (art. 6 comma 2, D.L. 63/2002) consentendo l’immediato assoggettamento a imposta dei ristorni destinati ad aumento del capitale sociale con l’applicazione di una ritenuta ridotta del 12,50% a titolo d’imposta.

Il regime alternativo di tassazione

Il regime alternativo della tassazione immediata, risulta «facoltativo», e necessita di una delibera assembleare della cooperativa. L’art. 1 della legge 178/2020 dispone «la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera dell’assemblea, la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a capitale sociale».

Al fine di perfezionare tale opzione si deve provvedere al «versamento della ritenuta (…) da effettuare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la deliberazione dell’assemblea».

Entro il 17 gennaio 2023 matura l’obbligo di versare la ritenuta del 12,5% a titolo d’imposta sulle predette somme per i ristorni deliberati tra ottobre e dicembre 2022.

La ritenuta ridotta del 12,5% a titolo d’imposta sui ristorni imputati a capitale può essere applicata retroattivamente, con le medesime modalità, anche «alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente (…)» all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021, in luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa (art. 1, comma 43, L. 178/2020).

Le somme attribuite a titolo di ristorni sono assimilati ad una distribuzione di utili e pertanto l’imposta sostitutiva del 12,50% va versata con F24 utilizzando il codice tributo 1035.

Stefano Chirico

 

L’ESPERTO RISPONDE

Cooperative sociali e finanziamenti ai partiti politici del 9 settembre 2022

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