Tra i quesiti che ci pervengono dai lettori c’è ne sono alcuni che riguardano le modalità di finanziamento dei partiti politici, in particolar modo durante la campagna elettorale.
In particolare ci è stato chiesto se una Cooperativa sociale può finanziare un partito politico? La risposta è No. Vediamo perché.
Le finalità delle Cooperative Sociali
Le cooperative sociali, disciplinate dalla Legge 381 dell’8 novembre 1991, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:
- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. Ad esempio: attività d’impresa di interesse generale finalizzate al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale incluse le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita
- interventi e prestazioni sanitarie
- prestazioni socio-sanitarie
- educazione, istruzione e formazione professionale
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Ovvero servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità nonchè persone beneficiarie di protezione internazionale.
Normativa e sanzioni
La Legge 9 gennaio 2019, n.3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), entrata in vigore il 31 gennaio 2019, con l’art. 19 ha apportato delle modifiche all’articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: «natura privatistica,» sono inserite le seguenti: «nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381».
L’articolo 7 della Legge 2 maggio 1974, n.195, attualmente vigente, che determina l’impossibilità del finanziamento ai partiti: «Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, (…) è punito, (…) con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge».
Stefano Chirico