ANIMALI E FISCO

Nessun aiuto, o quasi,
per le spese di Fido

Animali e fisco. Nessun aiuto per le spese di Fido

 

In Italia si stima che quasi il 38% delle famiglie posseggano circa 14 milioni tra cani e gatti. Le spese di mantenimento e cura dei nostri amici animali sono dati economicamente rilevanti. Ma animali e fisco sono fra loro due estranei, visto che lo Stato non sostiene il contribuente con le adeguate agevolazioni.

Animali e fisco. Nessun aiuto per le spese mediche per cani e gattiLa legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020, art.1, c.333) innalza a 550 euro il limite delle spese veterinarie detraibili, ma nella realtà la detrazione massima di cui si riesce a beneficiare non supera gli 80 euro. Vediamo perché.

Le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19%, dell’importo nel limite massimo di 550 euro (nel 2019 erano 500 euro) limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro.

Animali e fisco: le spese ammesse

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.19/E dell’8 luglio 2020, ribadisce che la detrazione è limitata alle spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva, indipendentemente dal loro numero (Circolare 14.6.2001 n.55, risposta 1.4.1) e che spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale.

Quindi, la detrazione non spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

Non spetta, altresì, per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole e, tantomeno, per gli animali utilizzati per attività illecite (DM n.289 del 2001).

Tra le spese ammesse, troviamo le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’articolo 1 del D.lgs. n.193 del 2006; le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.6.2001 n.55, risposta 1.4.2).

La certificazione necessaria

Animali e fisco. Per il cibo e le cure degli animali domestici l'aliquota Iva è al 22%In materia di certificazione, per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.2.2017, n.24).

È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati.

In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso (Risoluzione 12.8.2009 n.218 e Circolare 30.7.2009 n.40).

La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, venduti da strutture diverse dalle farmacie, purché a ciò autorizzate dal Ministero della Salute e per quelli effettuati on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome.

In Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che necessitano di prescrizione medica.

Nessuna detrazione per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, in quanto considerati alimenti e non farmaci, come gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n.396).

L’obbligo del pagamento elettronico

Dall’anno d’imposta 2020 è obbligatorio il pagamento elettronico delle spese sostenute per poterle detrarre con il Modello 730 dell’anno 2021. Il contribuente che non presenta il 730 precompilato o presenta il modello Redditi Persone Fisiche, deve dimostrare che il pagamento della spesa è avvenuto con modalità tracciata, esibendo, oltre alla fattura del medico veterinario, le attestazioni di pagamento (es. conto corrente/estratto carte/attestazione bancomat, eccetera).

Si ricorda che il DM n. 270 del 19 ottobre 2020 ha introdotto una serie di novità in relazione ai dati da trasmettere al Sistema tessera sanitaria (Sts) da parte dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

Per quanto riguarda le spese veterinarie e mediche sostenute nel corso del 2021, i soggetti obbligati alla trasmissione all’Sts dei dati devono trasmettere anche i seguenti dati:

tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;

aliquota o la natura Iva della singola operazione; eventuale esercizio dell’opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all’Agenzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata (i cittadini possono esercitare il diritto di opposizione all’utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi).

La trasmissione all’Sts

La scadenza per la trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute nel 2021 viene fissata dal decreto entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale.

La prima trasmissione, per i documenti 2021, dovrà dunque essere effettuata entro il 28 febbraio 2021, giorno festivo, che porta a far slittare l’adempimento al 1° marzo 2021.

Infine, si evidenzia che l’articolo 1, comma 1105, della legge di Bilancio 2021 estende anche al periodo d’imposta 2021 la disciplina prevista dall’articolo 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n.119, che prevedeva per il 2019 e 2020, l’impossibilità dell’emissione delle fatture elettroniche ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

Tutto questo per beneficiare di una detrazione d’imposta nella misura massima di 80 euro.

Le agevolazioni fiscali per i nostri pets, sono praticamente inesistenti. Siamo in Italia!

Ernesta Cambiotti

 

 

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