GUBBIO

La Cementeria Barbetti
diffidata dalla Regione

Dalla Regione Umbria una diffida alle Cementerie Barbetti di corso Semonte a Gubbio

 

In seguito alle segnalazioni dei cittadini sul funzionamento dell’impianto Cementerie Barbetti di corso Semonte, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale dell’Umbria ha ispezionato lo stabilimento. Dalla verifica dell’Arpa è scaturita una determinazione dirigenziale di diffida alle Cementerie Barbetti ai sensi dell’art.29 decies, comma 9 del D.Lgs n.152 del 2006, inviata il 12 ottobre dalla Regione Umbria ai responsabili dell’azienda.

Scorie di lavorazioneLo stabilimento delle Cementerie Barbetti, la cui tipologia è classificata dalla normativa di legge come «industria insalubre di 1a classe», è inserito nel tessuto urbano di una popolosa frazione che si trova nell’immediata periferia della città.

I cittadini e i Comitati si interrogano da tempo sull’opportunità della presenza di questa tipologia di impianti in mezzo alle case, alle scuole, alle attività commerciali e artigianali, anche in relazione alle effettive conseguenze sulla salute pubblica.

Oltretutto lo stabilimento di corso Semonte non è stato sottoposto ad una opportuna Valutazione di Impatto Ambientale (Via).

C’è da attendere ora trenta giorni per verificare come i responsabili della Cementeria Barbetti ottempereranno alle prescrizioni indicate nel verbale redatto dall’amministrazione regionale.

Ernesta Cambiotti

 

I PUNTI CARDINE DELLA DIFFIDA

«Vista  la nota di ARPA Umbria, prot. n. 2022/17542 del 07/10/2022, acquisita al prot. reg. n. E-225357 del 07/10/2022..con la quale comunica che nel corso della visita ispettiva svolta presso l’impianto sito in Corso Semonte nel Comune di Gubbio (PG) gestito dalla società Cementerie Aldo Barbetti S.p.A. è stata riscontrata la non conformità rispetto alla Prescrizione 4 –Rifiuti, punto 2 della D.D. n. 11648 del 09/11/2018 e s.m.i.:

«Il Gestore nell’ambito del recupero rifiuti dovrà:

In particolare «in considerazione di quanto acquisito in merito ad alcune operazioni di recupero R5 di rifiuti, è stato evidenziato che la Ditta Cementerie A.Barbetti spa non ha rispettato le prescrizioni tecniche di cui al DM 05/02/98 relativamente alle ‘caratteristiche dei rifiuti recuperati in base alla tipologia’, come di seguito specificato: 

  1. Registro di carico/scarico rifiuti recuperati da Cementerie A. Barbetti spa: operazione R5 n. 182/2021 del 03/08/2022 -EER 190814 ‘fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813’- prodotto da GEA Depurazioni Industriali s.r.l..

In riferimento a tale operazione, sono stati acquisiti i Rapporti di Prova: RP n. 2211305-002 del 28/06/2021, su campione prelevato il 14/04/2021 e RP n. 2211474-002 del 28/06/2021 su campione prelevato il 28/04/2021, le suddette certificazioni sono state emesse dal laboratorio Labio.lab s.r.l. che ha eseguito le analisi per la ditta Gea Depurazioni Industriali s.r.l., produttrice del rifiuto in questione.

Si precisa che il secondo certificato analitico RP n. 2211474-002 del 28/06/2021, viene emesso dal laboratorio ad integrazione del precedente rapporto di prova (RP n. 2211305-002). 

Nel primo campione sono stati ricercati una serie di parametri sul tal quale ai fini della classificazione del rifiuto mentre nel secondo campione, sono stati ricercati altri parametri sul tal quale ed effettuato il test sull’eluato ai fini della classificazione e del conferimento in discarica, con successiva espressione di un giudizio sulla recuperabilità del rifiuto. 

Nel RP n. 2211305-002 le concentrazioni di arsenico e cadmio sono risultate rispettivamente > 1 ppm. In base al punto 12.16 del DM 05/02/98 il valore limite da considerare per la sommatoria di cadmio, arsenico e mercurio è 1 ppm ma, per quanto gli esiti degli accertamenti analitici condotti sui suddetti parametri contravvengano alla tipologia 12.16 del DM 05/02/98, il laboratorio Cod pratica : 2022-002-11336 segue  atto n. 10377 del 12/10/20223 Labiolab srl ha espresso nel RP n. 2211474-002 un giudizio di recuperabilità del rifiuto prodotto con riferimento alla tipologia 12.16 del DM 05/02/98. Sulla base del citato giudizio, il Gestore Cementerie A. Barbetti spa, ha ingressato e avviato al recupero il rifiuto non conforme (operazione n. 182/2021 del 03/08/2022). 

  1. Registro di carico/scarico rifiuti recuperati da Cementerie A. Barbetti spa: operazione R5 n. 88/2021 del 13/04/2022 -EER 060503 ‘fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502’ – prodotto da Hydro Building Systems Italy SpA.Dal rapporto di prova n. EV-21-022870-165882 del 03/08/2021 sul rifiuto campionato in data 13/04/2021 ai fini del controllo di conformità, si evince la non conformità del rifiuto stesso alle caratteristiche di cui alla tipologia 12.16 del DM 5 febbraio 1998 per un contenuto d’acqua superiore al 70%. 

Ciononostante, in considerazione della procedura QP0 016 ‘Criteri per il riutilizzo dei rifiuti non pericolosi’ facente parte integrante dell’AIA in possesso della Ditta, il Gestore ha ingressato e avviato a recupero R5 in data 13/04/2021 (operazione n. 88/2021 registro c/s), il rifiuto non conforme.

In relazione ai fatti accertati, a carico della Cementerie A. Barbetti spa, in merito alla gestione dei rifiuti di cui sopra, ARPA Umbria ha provveduto ai sensi degli artt. 318-bis e seguenti della Parte Vl-bis, D.Lgs. 152/06, con Verbale di Prescrizioni n. 17163 del 29/09/2022 notificato alla Ditta, ad impartire al contravventore apposite prescrizioni ai fini dell’eliminazione dei reati e della cessazione delle eventuali situazioni di pericolo ovvero della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. Nelle  specifico sono state impartite alla Cementerie A. Barbetti spa le sotto indicate prescrizioni:

  1. a) Aggiornare la procedura operativa QP0 016 ‘Criteri per il riutilizzo dei rifiuti non pericolosi’ prevedendo:

− Di procedere al recupero del rifiuto solo successivamente agli accertamenti analitici svolti per la verifica di conformità relativa sia ai carichi pilota che alle verifiche semestrali; verifiche che, qualora necessario, possono essere effettuate anche presso il produttore.

− Che i rapporti di prova consegnati dai produttori siano forniti da laboratori accreditati o dotati di un sistema di gestione della qualità certificato.

  1. b) Comunicare ad ARPA la corretta implementazione della procedura revisionata come prescritto al punto a).

I termini per la regolarizzazione sono stati fissati in giorni 30 a far data dalla notifica del verbale».

 

 

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