PER LA DIFESA DEI DIRITTI ACQUISITI

In piazza gli insegnanti
con diploma magistrale

 

Siamo alle solite: un’altra sentenza che può cancellare con un colpo di spugna diritti acquisiti. La sentenza del Consiglio di Stato sancisce che il titolo di diploma magistrale in passato è stato considerato valido per l’abilitazione all’insegnamento, ma non per l’accesso alle graduatorie e all’assunzione. Prima del 2001/2002, per insegnare alle materne era sufficiente il diploma magistrale, ora è obbligatoria la laurea.

Nella sentenza i giudici dispongono che le decisioni prese dovranno essere eseguite «dall’autorità amministrativa», cioè dal ministero dell’Istruzione, ma la vicenda assume contorni indefiniti. Preoccupati gli insegnanti «magistrali» che sono scesi in piazza nella giornata di ieri.

Forse si profila un licenziamento di massa? Cosa succederà a coloro che sono già stati assunti a tempo indeterminato a con supplenze pieno titolo (in seguito a sentenza passata in giudicato), ma soprattutto agli oltre 55.000 iscritti con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE), che per oltre due anni la giurisprudenza ha ritenuto avessero un titolo utile anche a ottenere il ruolo, oggi buono solo per le supplenze?

Per chiarire meglio I termini della questione riportiamo il Verbale dell’incontro svoltosi il 4 gennaio al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:

«Il giorno 4 gennaio 2018, presso il Miur, il Sottosegretario Vito De Filippo, il Capo di Gabinetto, il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione e il Direttore generale per il personale scolastico hanno incontrato i segretari generali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per il comparto Istruzione e Ricerca, presso il Ministero dell’istruzione, dell’universitàà e della ricerca, in merito alla sentenza n. 11 del 2017 resa dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria.

La sentenza riguarda l’utilità del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ai fini dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, successivamente alla loro costituzione a partire dalle ex graduatorie permanenti. La legge n. 341 del 1990 (articolo 3, comma 2) ha previsto per la prima volta che il diploma di laurea costituisse titolo necessario per l’accesso ai concorsi nella scuola dell’infanzia e primaria, e quindi anche per l’inserimento nelle graduatorie prima permanenti, poi ad esaurimento, che danno accesso al ruolo.

Precedentemente, il titolo previsto per la partecipazione ai concorsi era invece quello di diploma magistrale. I predetti corsi di laurea furono però attivati solo a partire dall’anno accademico 1999/2000. Perciò, con il decreto interministeriale 10 marzo 1997 fu previsto un regime transitorio, che conservò ai diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 il valore di titolo idoneo a consentire la partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione all’insegnamento finalizzate alla inclusione nelle graduatorie permanenti o ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnamento. Negli anni si è instaurato un corposo contenzioso dinanzi soprattutto ai giudici amministrativi, col quale numerosi diplomati magistrali (con titolo conseguito entro il 2001/2002) non iscritti nelle ex graduatorie permanenti, hanno vantato l’ulteriore utilità del loro titolo di studio anche al fine dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

A seguito della sentenza in adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2017, tali richieste sono state dichiarate infondate giuridicamente. Al riguardo, si sottolinea che la decisione assunta in adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha la funzione di assicurare che i giudici amministrativi interpretino in maniera uniforme la normativa, in occasione delle future sentenze, tenuto conto che in passato vi erano stati diversi orientamenti giurisprudenziali.

ll Sottosegretario De Filippo, richiamata brevemente la predetta complessa situazione giuridica risalente a numerosi anni addietro, informa le Organizzazioni Sindacali che la presenza di diritti e interessi contrapposti, tra i diplomati magistrali e gli altri abilitati all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, impone la massima attenzione nella doverosa esecuzione della sentenza e delle successive sentenze di merito da parte dell’autorità amministrativa. In attesa dei nuovi giudizi di merito, il Ministero, al fine di poter ottemperare correttamente alla predetta decisione, ha analizzato tutte le diverse situazioni giuridiche e di fatto esistenti e/o consolidate, con particolare riferimento alla concreta gestione delle graduatorie e dei rapporti di lavoro nelle more instauratisi con i soggetti già inseriti (seppure con riserva) nelle GaE».

Ernesta Cambiotti

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