VARATO IL DPCM ANTI COVID-19

Un decreto
che non cura

Epidemia Covid-19. Nel Dpcm «Cura Italia» traspare una non-conoscenza della realtà economica del Paese

 

Da giorni di attendeva una risposta del Governo ai danni che l’epidemia di Covid-19 sta provocando all’economia del Paese. Alla fine, nella notte, il tanto agognato Decreto è uscito: la montagna ha partorito un topolino. 67 pagine, 25 miliardi di euro, quasi una manovra finanziaria, ma sostanzialmente inadeguato e insufficiente.

Epidemia Covid-19. L'economia del Paese è colpita duramenteIl provvedimento rappresenta una prima risposta alla crisi Coronavirus sul piano economico, con utilizzo di tutto il limite di indebitamento netto autorizzato dal Parlamento, al quale farà probabilmente seguito un secondo Decreto nel mese di aprile. Il provvedimento è suddiviso in V titoli:

  • Titolo I, recante misure a sostegno del Sistema Sanitario Nazionale;
  • Titolo II, recante misure a sostegno del lavoro e, nel dettaglio, estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale (Capo I) e norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori (Capo II);
  • Titolo III, recante misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario;
  • Titolo IV, recante misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese;
  • Titolo V, recante ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid19 e contenente disposizioni di varia natura: da quelle relative alle forze dell’ordine alla digitalizzazione, anche strumentale, alle modalità di lavoro agile; dal rinvio del referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari alle nuove disposizioni in materia di giustizia; dalle misure straordinarie a sostegno della filiera della stampa alla abilitazione alla professione di medico chirurgo. Sono, inoltre, disposte la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza e la nomina di un Commissario ad acta.

Nel Dpcm traspare una non-conoscenza
della realtà economica del Paese

Quello che traspare, da una prima lettura, è la non conoscenza della realtà e la sottovalutazione dei problemi economici, in sfregio ai più elementari diritti.

Pensiamo alla cassa integrazione che partendo dal 23 febbraio, impone la necessità di verificare la compatibilità̀ con l’esonero dell’applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

La disposizione stabilisce che l’esame congiunto debba essere svolto entro tre giorni successivi alla comunicazione preventiva, contraddicendo la facoltà̀ di richiedere l’intervento degli ammortizzatori sociali in argomento anche con effetto dal 23 febbraio. In tale circostanza, la comunicazione al sindacato non potrebbe essere di certo preventiva.

Pensiamo al divieto di 60 giorni, decorrenti sempre dal 23 febbraio, dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo!

Il giustificato motivo d licenziamento è determinato, come previsto dall’art. 3 della legge n. 604/66 da ragioni inerenti l’attività̀ produttiva, l’organizzazione del lavoro, il suo regolare funzionamento.

Per le scadenze fiscali e previdenziali, dopo gli annunci eclatanti e rassicuranti, abbiamo praticamente… nulla.

All’alba del 18 di marzo vengono rimesse le scadenze del 16 marzo a venerdì, 20 marzo, indipendentemente dal volume di affari e dalle attività esercitate.

Il pasticcio sull’Iva

Per chi ha dichiarato, nel 2019, ricavi al di sotto ai 2 milioni di euro di volume di affari sono sospesi Iva, ritenute dei dipendenti, contributi previdenziali e assicurativi, scadenti tra l’8 di marzo e il 31 di marzo. Dovranno essere pagati entro il 31 maggio oppure in 5 rate a partire dal 31 di maggio.

Attenzione, se si è scelto di pagare l’Iva a rate, la sospensione riguarda solo la rata di marzo.

Sono prorogati al 31 maggio i termini di versamento del 28 febbraio 2020, (con netto ritardo) scadenza relativo alla c.d. «rottamazione-ter» di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b, e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d, D.L. n. 119/2018, nonché́ all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b, n. 2, D.L. n. 34/2019, nonché quello del 31 marzo 2020 per il c.d. «saldo e stralcio» di cui all’art. 1, comma 190, L. n. 145/2018.

Rimangono confermate le scadenze della tassa per le vidimazioni dei libri sociali e per tutto il resto, come rateazioni e definizioni di accertamenti e Pvc.

Confermate le presentazioni delle certificazioni uniche (Cu) al 31 marzo, così come tutti gli adempimenti propedeutici alle dichiarazioni precompilate.

Rinviate la Dichiarazioni Iva e Li.Pe dal primo al 30 di giugno.

Tutte le scadenze dei versamenti, ad eccezione di quelle sopra elencate, scadono il 20 marzo e gli adempimenti dal 1 aprile in poi, osservano le scadenze ordinarie.

A fronte dei brevi e insignificanti periodi di sospensione dei versamenti e degli adempimenti concessi ai contribuenti dal decreto, viene prevista un’ampia e vergognosa proroga con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività̀ degli uffici degli enti impositori, al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Derogando, espressamente le disposizioni dell’art. 3, comma 3, dello Statuto del contribuente.

Contributi di 600 euro

In positivo, spunta un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione dei negozi (cat. C1) del mese di marzo, che non si applica, però, ai soggetti esercenti le attività̀ essenziali (es. farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, ecc.) di cui agli allegati 1 e 2, Dpcm 11 marzo 2020.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. n.241/1997.

Spunta il contributo per il mese di marzo di 600 euro per le Partite Iva, attive alla data del 23 febbraio con iscrizione alla Gestione Separata Inps.

Lo stesso contributo spetta a tutti gli iscritti alla gestione Assicurazione Generale Obbligatoria (Ago), che non percepiscano pensioni e che non siano iscritti ad altre gestioni previdenziali.

Sempre 600 euro verranno erogati ai lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori stagionali del settore agricolo, non titolari di pensione, che abbiano all’attivo almeno 50 giornate lavorative nel 2019 e dei dipendenti iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019, con un reddito non superiore a 50.000 euro.

Esclusi, tutti i professionisti, i quali possono non assoggettare a ritenuta d’accordo i compensi incassati fino al 31 marzo. Ed è pura utopia pensare che sia facile incassare parcelle in questo periodo è fino a data da definire.

Questa è una emergenza sanitaria, seria, inusuale e inattesa, da cui usciremo, ma chi non sopravviverà, ed è una certezza, saranno le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, gli autonomi e i professionisti che non riusciranno a reggere il colpo!

Anche i cittadini sono allo stremo, molti non hanno neppure i soldi per la spesa, non quella superflua, ma per i generi di prima necessità!

La situazione in cui l’epidemia di Covid-19 ha gettato l’Italia è veramente critica. Solo che qualcuno, al Governo, non lo ha ancora capito.

Ernesta Cambiotti

 

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