CONCESSIONI BALNEARI /2

Nel Dl in arrivo
tempi di proroga e indennizzi

Concessioni balneari. In arrivo un Dl per sbloccare la vertenza

 

Proroghe, indennizzi, gare e assegnazioni. Sono le novità della prima bozza del disegno di legge di fine estate del governo Meloni sulle concessioni balneari, pubblicato sulla testata on line Mondo Balneare.

Concessioni balneari. Nel Dl proroghe facoltative fino al 30 giugno 2027 e indennizzi per i gestori uscentiDopo infinite polemiche, duri scontri e perfino uno sciopero, qualcosa sembra muoversi a Palazzo Chigi, a poco più di tre mesi prima della data di scadenza delle concessioni balneari fissata da una legge del governo Draghi al 31 dicembre 2024.

Obbligo di avviare le gare entro giugno 2027 e proroghe allungate fino al 30 settembre dello stesso anno. Ma con la facoltà di anticipare i bandi per i Comuni che intenderanno farlo. La riforma delle concessioni balneari passa per questo articolato compromesso con la Commissione europea.

Al vertice di maggioranza che si è svolto venerdì mattina si sarebbe discusso di un testo messo a punto dal governo, con il ruolo centrale del ministero degli Affari Ue, dopo il lungo negoziato con Bruxelles. Se supererà le ultime valutazioni incrociate, il riordino potrebbe viaggiare verso il Consiglio dei ministri già martedì, all’interno del Decreto legge salva-infrazioni, altrimenti servirà un approfondimento.

Giugno 2027 il termine per le gare

La consapevolezza comunque è che un intervento è ormai urgente, in un contesto (dalla procedura di infrazione Ue alle pronunce della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato, passando per Corte costituzionale e Antitrust) che vede la disapplicazione dell’attuale disciplina italiana sulle proroghe come un dato molto netto.

La bozza in discussione, che include anche indennizzi con alcuni paletti ma esclude prelazioni per i concessionari uscenti, prevede innanzitutto che le concessioni già oggi in regime di proroga (la grande maggioranza) abbiano una validità estesa fino al 30 settembre 2027, termine allungabile fino al 31 marzo 2028 per ragioni oggettive di difficoltà nell’esecuzione delle gare.

A ogni modo le gare dovranno essere bandite obbligatoriamente entro il 30 giugno 2027.

È una data limite ma — ed è questo il cuore del compromesso — non toglie ai Comuni la facoltà di anticipare le procedure, se motiveranno in modo congruo la decisione.

La sottigliezza giuridica, che potrebbe risultare decisiva in sede di contenzioso con le regole Ue, sta nel fatto che si rende difficilmente attaccabile la scelta di un sindaco di sfruttare la proroga a settembre 2027: tecnicamente non si tratterebbe infatti di una proroga automatica, generalizzata e ineludibile (da sempre bocciata dalla Ue) ma di una decisione frutto di valutazioni caso per caso sulla base dell’interesse del territorio di competenza.

La nuova durata delle concessioni

La bozza in esame disciplina poi di versi altri aspetti. Le nuove concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni. Il Comune deve comunicare un’eventuale mancata suddivisione in lotti e deve essere precisato il numero massimo di quelli aggiudicabili a un solo offerente, clausola che dovrebbe servire a tutelare le microimprese.

Nel compromesso con la Commissione, sarebbero stati spuntati punti favorevoli alla categoria e alle Pmi del territorio sui criteri di gara. Tra i quali:

  • la corrispondenza degli impianti alle tradizioni locali e l’offerta di servizi che valorizzano le specificità del territorio;
  • l’esperienza tecnica e professionale in attività comparabili; essere stato titolare nei cinque anni precedenti di una concessione come prevalente fonte di reddito personale;
  • il numero di lavoratori che l’offerente si impegna ad assumere dal concessionario uscente; numero di concessioni di cui si è già titolare nel territorio concedente, penalizzando i pluri-licenziatari.

Come detto, al momento non si prevedono prelazioni per gli uscenti, punto su cui Bruxelles è stata inamovibile, mentre il ministro Fitto avrebbe strappato quasi in modo insperato, nonostante il tradizionale rigore dei funzionari Ue sul punto, un sì a indennizzi che saranno a carico del subentrante e non dello Stato o dell’ente concedente.

Indennizzi calcolati sul valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e sull’equa remunerazione degli investimenti (a esito di una perizia asseverata) limitata però agli ultimi cinque anni.

Maria Facendola

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